Obblighi di trasparenza
OBBLIGHI DI TRASPARENZA CONNESSI ALLA PERCEZIONE DI RISORSE PUBBLICHE
In forma non coordinata né con il decreto legislativo n. 117/2017 (codice del Terzo settore o Cts) né con la disciplina della trasparenza, la legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124/2017), più volte rivisitata, ha previsto ulteriori obblighi di pubblicità a carico di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici (art. 1, commi da 125 a 129 della predetta legge). Si stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno, alcuni soggetti specificamente individuati sono tenuti a rendicontare i rapporti finanziari avuti con la pubblica amministrazione nell’esercizio finanziario precedente. Tali soggetti sono:
- le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni, individuate con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione ecologica);
- le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- le associazioni e le fondazioni (indipendentemente dall’iscrizione ad uno dei registri di settore attualmente istituiti);
- le Onlus;
- le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo n. 286/1998;
- tutti i soggetti che svolgono attività di impresa.
Fra le “pubbliche amministrazioni” eroganti sono invece ricomprese:
- quelle di cui all’art. 1, c. 2 del decreto legislativo n. 165/2001;
- quelle di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013, fra cui rientrano anche le società in controllo pubblico, così come le associazioni, le fondazioni ed in generale gli enti privati con bilancio superiore a 500.000 euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
Associazioni, fondazioni ed Onlus sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno , “le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni. Con la circolare n. 6 del 25 giugno 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito come per “carattere generale” si debbano intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale , in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni. Oltre alle somme del 5 per mille (che la citata circolare ha espressamente escluso dall’obbligo), non sono soggette a rendicontazione tutte le somme corrisposte nell’ambito di contratti a prestazioni corrispettive (ad esempio, acquisto di beni o servizi, incarichi professionali, risarcimento danni, ecc..). Sembrano inoltre essere esclusi anche i vantaggi attribuiti da parte della pubblica amministrazione sulla base di provvedimenti aventi carattere generale e riguardanti una platea indifferenziata di soggetti (ad esempio, i contributi ai sensi dell’art. 72 del Cts, bandi regionali, ecc.). Vi rientrano invece i trasferimenti di denaro o di beni a specifici enti fra quelli sopra individuati, a titolo particolare, quale contributo per lo svolgimento delle attività sociali. Il “vantaggio” può quindi avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie ma anche risorse strumentali (ad esempio, il comodato di un bene mobile o immobile): in questo caso, per la quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione. L’obbligo di pubblicazione scatta solo se la somma dei singoli vantaggi economici effettivamente ricevuti sia pari o superiore a 10.000 euro . Quindi, anche se il valore della singola erogazione risulti inferiore a 10.000 euro, ma il complesso delle erogazioni supera tale limite, debbono comunque essere pubblicati tutti i vantaggi che hanno concorso al raggiungimento o al superamento del limite. Deve essere applicato un criterio contabile di cassa: sono oggetto di pubblicazione le somme effettivamente incassate nell’esercizio finanziario precedente , indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono. Devono essere indicate le seguenti informazioni minime con riferimento al singolo contributo, sovvenzione, sostegno, ecc.:
- denominazione e codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il vantaggio;
- denominazione del soggetto che lo ha erogato;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale.
I soggetti obbligati devono come detto pubblicare i dati sui propri siti internet o su analoghi portali digitali. Con la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito come, in mancanza del sito internet , è possibile adempiere agli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell’ente. Nel caso in cui l’organizzazione non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce . A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro , nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti . In considerazione della crisi pandemica, il decreto legge n. 52/2021 ha di fatto previsto che per tutto il 2021 non possano essere comminate sanzioni per la mancata pubblicazione, le quali torneranno ad applicarsi dal 1° gennaio 2022. I soggetti che esercitano attività di impresa (incluse le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria) sono tenuti a pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni. Il termine è quello ordinario previsto per l’approvazione del bilancio . I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Le informazioni minime da pubblicare e le sanzioni previste sono analoghe a quelle previste per associazioni, fondazioni ed Onlus.
BILANCIO SOCIALE DELLE COOPERATIVE E PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET
Il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n. 5075 del 19.04.2023, è intervenuto in merito alle modalità di pubblicazione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali.
L’art. 9 del D.lgs. n. 112/2017 stabilisce che l’impresa sociale deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il paragrafo 7 delle linee guida, in materia di approvazione, deposito, pubblicazione e diffusione del bilancio sociale, stabilisce che “Gli enti sui quali grava l’obbligo di redazione e deposito…provvedono al deposito presso il registro unico nazionale del Terzo settore o nel caso di imprese sociali presso il registro delle imprese, provvedendo altresì alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.”
OBBLIGHI DI TRASPARENZA CONNESSI ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PUBBLICI
Oltre agli enti pubblici, anche alcuni enti non profit che esercitano attività di pubblico interesse sono chiamati a pubblicare sul proprio sito alcuni dati in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Tali enti, individuati dall’art. 2-bis, c. 3 del decreto legislativo n. 33/2013 sono associazioni , fondazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica , in possesso di due condizioni (entrambe necessarie): a. un bilancio superiore a 500.000 euro , requisito che si considera soddisfatto qualora uno dei due valori tra il totale dell’attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione si rivelino superiori a detto importo; b. lo svolgimento di attività di pubblico interesse , ossia:
- l’esercizio di funzioni amministrative (ad esempio, il rilascio di autorizzazioni o concessioni);
- la produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali di queste ultime;
- l’erogazione di servizi pubblici, sulla base di un affidamento diretto o previa gara concorrenziale.
Le linee guida per l’attuazione di tale normativa, adottate dall’Autorità nazionale anticorruzione ( Anac ) con le delibere n. 294 del 13 aprile 2021 e n. 1134 dell’8 novembre 2017, unitamente al decreto legislativo n. 150 del 2009 e al decreto legislativo n. 33/2013, costituiscono i riferimenti normativi al fine di determinare il contenuto dell’obbligo per gli enti citati, stabilendo che essi debbano pubblicare sul proprio sito web, per l’annualità 2021, entro il 30 giugno alcuni dati fondamentali aggiornati al 31 maggio . Per le associazioni, fondazioni e per gli altri enti di diritto privato in possesso dei requisiti menzionati in precedenza, i dati oggetto di pubblicazione sono:
- i bilanci;
- i servizi erogati (in particolare, devono essere caricate le carte dei servizi o documenti assimilabili contenenti gli standard di qualità dei servizi erogati);
- i bandi di gara e contratti (soltanto nel caso in cui l’ente abbia la qualifica di stazione appaltante);
- l’ accesso civico.
Negli enti non profit menzionati l’attestazione della pubblicazione di tali dati deve essere effettuata dall’ organo che esercita funzioni analoghe a quelle svolte dall’organismo indipendente di valutazione (Oiv) nelle pubbliche amministrazioni: nel concreto potrà essere l’ organo di controllo negli enti del Terzo settore o comunque un organo che esercita le funzioni del collegio sindacale negli altri enti non profit diversi dagli enti del Terzo settore (Ets); in mancanza di questi organi, tale compito sarà svolto dal rappresentante legale . In caso di mancanza di un proprio sito web l’attestazione è pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’amministrazione per cui le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici e svolgono attività di produzione di beni e servizi. È prevista l’effettuazione di verifiche da parte dell’Anac, d’ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali di un campione di soggetti tenuti all’applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 33/2013, esaminandone i contenuti e confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti e con le indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere. All’attività di vigilanza potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza. In questo caso, il valore che il legislatore ha inteso tutelare è l’ampliamento della trasparenza a favore dei cittadini, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente di una serie corposa di informazioni. A tal fine, è prevista l’imposizione di obblighi specifici di trasparenza per una serie di soggetti privati. Il punto debole è che tali obblighi , per quanto ridotti rispetto a quelli a carico delle pubbliche amministrazioni, non sono formulati ad hoc per tali enti, in relazione cioè alla loro natura totalmente privata , bensì sono una estensione di obblighi previsti per la pubblica amministrazione. Ciò pone, all’evidenza, il problema della compatibilità dell’obbligo previsto per un soggetto pubblico con l’organizzazione ed il funzionamento propri di un soggetto privato. Quest’ultimo potrebbe benissimo svolgere anche attività diverse da quelle di “pubblico interesse”, con il risultato che i menzionati obblighi di trasparenza potrebbero ricadere anche su tali “altre” attività, incidendo su valori altrettanto rilevanti come la riservatezza di alcuni dati personali o il principio concorrenziale. È evidente, quindi, che l’interprete è qui chiamato ad un delicato compito di valutazione di compatibilità, cui ha assolto (almeno in parte) l’Anac, tramite le proprie linee guida.
OBBLIGHI DI TRASPARENZA CONNESSI AL 5 PER MILLE
La normativa sul 5 per mille è contenuta nel decreto legislativo n. 111/2017 e nel Dpcm del 23 luglio 2020 . I soggetti destinatari della stessa sono, per quanto qui di interesse, gli enti del Terzo settore (Ets), gli enti della ricerca scientifica e sanitaria , e le associazioni sportive dilettantistiche (Asd). La destinazione della quota di 5 per mille agli enti del Terzo settore si avrà solo a partire dall’annualità 2022, essendo il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) operativo dal 23 novembre 2021. Fino a quel momento, al posto degli Ets, la quota del contributo continua ad essere destinata al sostegno degli ” enti del volontariato “, categoria che comprende:
- le organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei registri regionali e provinciali;
- le associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
- le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno (Onlus parziali ai sensi dell’art. 10, c. 9 del decreto legislativo n. 460/1997);
- le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus;
- le organizzazioni non governative (Ong) già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987 alla data del 29 agosto 2014 ed iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse;
- le associazioni riconosciute e le fondazioni che operano nei settori di attività delle Onlus (elencati nel decreto legislativo n. 460 del 1997, all’art. 10, c. 1, lettera a);
- le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali, di cui alla legge 381 del 1991;
- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi e intese (Onlus parziali ai sensi dell’art. 10, c. 9 del decreto legislativo n. 460/1997).
Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza, ogni soggetto percettore del 5 per mille deve redigere , entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa , dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’impiego delle somme percepite. Gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro devono trasmettere i rendiconti e le relative relazioni all’amministrazione competente all’erogazione delle somme, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione del rendiconto. Tali enti sono anche i soli che hanno l’obbligo , entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’invio del rendiconto, di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa , dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni (ciò è stato chiarito con il Decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021, il quale ha disposto le nuove linee guida e modulistica per la rendicontazione del 5 per mille destinato agli enti del Terzo settore). Nel caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione sul proprio sito degli importi percepiti, l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di trenta giorni, e in caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo erogato. In caso invece di omessa compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa, così come in caso di omesso invio degli stessi (per gli enti che ne sono obbligati), l’amministrazione competente procede al recupero delle somme erogate. Per un approfondimento sulle regole di iscrizione e rendicontazione del 5 per mille si rinvia al Vademecum sul tema.
OBBLIGHI DI TRASPARENZA CONNESSI ALLE EROGAZIONI LIBERALI
In tema di erogazioni liberali, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021 ha disposto per determinate tipologie di enti non profit l’ obbligo di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione delle erogazioni liberali ricevute sia da persone fisiche che da persone giuridiche. Gli enti obbligati a tale adempimento sono:
- le Onlus (comprese le Onlus “di diritto”, quindi le Odv, le Ong e le cooperative sociali);
- le associazioni di promozione sociale;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica , individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
L’obbligo di invio per gli enti appena menzionati si applica:
- a partire dal 2022 (con riferimento ai dati delle erogazioni effettuate nel 2021), ma solamente per gli enti che abbiano fatto registrare nell’ultimo bilancio entrate superiori ad 1 milione di euro;
- a partire dal 2023 (con riferimento ai dati delle erogazioni effettuate nel 2022), ma solamente per gli enti che abbiano fatto registrare nell’ultimo bilancio entrate superiori a 220.000 euro.
Per gli enti che non rientrano nei casi menzionati in precedenza, l’invio rimane facoltativo. Per gli enti obbligati, la comunicazione andrà trasmessa in via telematica entro il 28 febbraio (data entro la quale devono essere comunicate all’Anagrafe tributaria le informazioni necessarie a predisporre il Modello 730 precompilato), e avrà ad oggetto esclusivamente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili (ad esempio tramite banca o ufficio postale) sia da persone fisiche che da enti. I dati che devono essere inviati sono quelli relativi ai donatori continuativi che hanno fornito i loro dati anagrafici, e quelli di altri donatori purché dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante. In caso di omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000 (art. 3, c. 5-bis del decreto legislativo 175/2014). Il decreto ministeriale del 3 febbraio 2021 prevede infine che a partire dal momento in cui il Runts sarà operativo (cioè il 23 novembre 2021) e sarà entrata in vigore la nuova parte fiscale (Titolo X) del Codice del Terzo settore, gli obblighi di comunicazione delle erogazioni liberali nelle modalità qui delineate si applicheranno agli enti del Terzo settore con entrate superiori a 220.000 euro.
OBBLIGHI DI TRASPARENZA CONNESSI AL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE
La legge n. 3/2019 (cosiddetta “Spazzacorrotti”) ha equiparato ai partiti politici una variegata serie di soggetti giuridici costituiti nella forma giuridica di fondazione, associazione e comitato (non le società commerciali), in base ad alcuni indici presuntivi. Sono equiparate ai partiti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati (art. 5, c. 4 del decreto legge n. 149/2013):
- i cui organi direttivi o di gestione sono determinati, nella loro composizione, in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l’attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;
- i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;
- che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a 5.000 euro l’anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell’ambito di organi elettivi o di governo.
È sufficiente che solamente una delle condizioni appena menzionate si verifichi per far scattare l’equiparazione, la quale non si applica invece agli enti del Terzo settore , così come alle fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. L’effetto che si determina in forza dell’equiparazione è l’estensione a questi soggetti giuridici “a politicità presunta” del regime previsto dal decreto legge n. 149/2013 per i partiti politici , fra i quali, in particolare, una serie di divieti concernenti contributi ed altre forme di sostegno, nonché un’ampia serie di obblighi di trasparenza e di sanzioni. Sul versante della trasparenza, che qui interessa, scattano diverse prescrizioni, tra cui:
- la redazione annuale e la trasmissione del rendiconto e dei relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio della società di revisione, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici;
- la pubblicazione, entro il 15 luglio di ciascun anno, dello statuto e del rendiconto sul sito internet istituzionale, dopo il controllo della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici;
- la trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, dell’elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell’anno, a 500 euro, attestando l’identità dell’erogante, l’entità del contributo o valore della prestazione, oltre che la data dell’erogazione;
- la pubblicazione sul sito internet istituzionale, come allegati al rendiconto di esercizio, dei dati relativi ai contributi e finanziamenti di cui alla lettera precedente;
- l’obbligo di dotarsi di un sito internet accessibile e di assicurare libero accesso alle informazioni relative ad assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci.
L’automatismo legislativo “estensivo” risulta, di per sé, a forte sospetto di costituzionalità. In questo caso, il primo dato che emerge come costituzionalmente rilevante è la presenza di “un numero non trascurabile di casi” capaci di contraddire la regola legislativa (Corte costituzionale, sentenza n. 213/2013), poiché “è agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa” (Corte costituzionale, sentenza n. 291 del 2010). La convinzione dalla quale il legislatore ha preso le mosse, infatti, è rappresentata dalla circostanza che un soggetto che abbia svolto o svolga incarichi politici, qualora assuma un incarico di amministratore in una qualsiasi associazione, fondazione o comitato, persegua in realtà un fine analogo a quello del partito nel quale milita, distorcendo con la sua sola presenza fini ed attività dell’ente (senza domandarsi alcunché a proposito del ruolo effettivamente svolto o dei poteri di fatto esercitati). Al fine di evitare tale distorsione, si prevede un corposo gruppo di misure di trasparenza le quali, però, finiscono per rendere più difficoltoso l’esercizio della libertà di associazione. Se per i partiti politici le misure di trasparenza disposte sono giustificate dalle funzioni costituzionali loro assegnate e svolte, ciò non vale per tutti gli altri enti che non perseguono il fine specifico di “concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale” (art. 49 della Costituzione).