• le  Onlus  (comprese le Onlus “di diritto”, quindi le Odv, le Ong e le cooperative sociali);
      • le  associazioni di promozione sociale ;
      • le  fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico  di cui al decreto legislativo n. 42/2004;
      • le  fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica , individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

    L’obbligo di invio  per gli enti appena menzionati  si applica:

      • a partire dal 2022  (con riferimento ai dati delle erogazioni effettuate nel 2021), ma  solamente per gli enti che abbiano fatto registrare nell’ultimo bilancio entrate superiori ad 1 milione di euro ;
      • a partire dal 2023  (con riferimento ai dati delle erogazioni effettuate nel 2022), ma  solamente per gli enti che abbiano fatto registrare nell’ultimo bilancio entrate superiori a 220.000 euro.

    Per gli enti che non rientrano nei casi menzionati in precedenza, l’invio rimane facoltativo. Per gli enti obbligati, la comunicazione andrà trasmessa in via telematica entro il 28 febbraio  (data entro la quale devono essere comunicate all’Anagrafe tributaria le informazioni necessarie a predisporre il Modello 730 precompilato),  e avrà ad oggetto esclusivamente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili  (ad esempio tramite banca o ufficio postale) sia da persone fisiche che da enti. I dati che devono essere inviati sono quelli relativi ai donatori continuativi che hanno fornito i loro dati anagrafici, e quelli di altri donatori purché dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante. In caso di omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000 (art. 3, c. 5-bis del decreto legislativo 175/2014). Il decreto ministeriale del 3 febbraio 2021 prevede infine che a partire dal momento in cui il Runts sarà operativo (cioè il 23 novembre 2021) e sarà entrata in vigore la nuova parte fiscale (Titolo X) del Codice del Terzo settore, gli obblighi di comunicazione delle erogazioni liberali nelle modalità qui delineate si applicheranno agli enti del Terzo settore con entrate superiori a 220.000 euro.

    OBBLIGHI DI TRASPARENZA CONNESSI AL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

    La legge n. 3/2019 (cosiddetta “Spazzacorrotti”) ha equiparato ai partiti politici una variegata serie di soggetti giuridici costituiti nella forma giuridica di fondazione, associazione e comitato (non le società commerciali), in base ad alcuni indici presuntivi. Sono equiparate ai partiti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati  (art. 5, c. 4 del decreto legge n. 149/2013):i cui organi direttivi o di gestione sono determinati, nella loro composizione, in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l’attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a 5.000 euro l’anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell’ambito di organi elettivi o di governo.È sufficiente che solamente una delle condizioni appena menzionate si verifichi per far scattare l’equiparazione, la quale  non si applica invece agli enti del Terzo settore , così come alle fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. L’effetto che si determina in forza dell’equiparazione è   l’estensione a questi soggetti  giuridici “a politicità presunta”  del regime   previsto dal decreto legge n. 149/2013 per i partiti politici , fra i quali, in particolare, una serie di divieti concernenti contributi ed altre forme di sostegno, nonché un’ampia serie di obblighi di trasparenza e di sanzioni. Sul versante della trasparenza, che qui interessa, scattano diverse prescrizioni, tra cui:la redazione annuale e la trasmissione del rendiconto e dei relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio della società di revisione, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici;la pubblicazione, entro il 15 luglio di ciascun anno, dello statuto e del rendiconto sul sito internet istituzionale, dopo il controllo della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici;la trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, dell’elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell’anno, a 500 euro, attestando l’identità dell’erogante, l’entità del contributo o valore della prestazione, oltre che la data dell’erogazione;la pubblicazione sul sito internet istituzionale, come allegati al rendiconto di esercizio, dei dati relativi ai contributi e finanziamenti di cui alla lettera precedente;l’obbligo di dotarsi di un sito internet accessibile e di assicurare libero accesso alle informazioni relative ad assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci.L’automatismo legislativo “estensivo” risulta, di per sé, a forte sospetto di costituzionalità. In questo caso, il primo dato che emerge come costituzionalmente rilevante è la presenza di “un numero non trascurabile di casi” capaci di contraddire la regola legislativa (Corte costituzionale, sentenza n. 213/2013), poiché “è agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa” (Corte costituzionale, sentenza n. 291 del 2010). La convinzione dalla quale il legislatore ha preso le mosse, infatti, è rappresentata dalla circostanza che un soggetto che abbia svolto o svolga incarichi politici, qualora assuma un incarico di amministratore in una qualsiasi associazione, fondazione o comitato, persegua in realtà un fine analogo a quello del partito nel quale milita, distorcendo con la sua sola presenza fini ed attività dell’ente (senza domandarsi alcunché a proposito del ruolo effettivamente svolto o dei poteri di fatto esercitati).  Al fine di evitare tale distorsione, si prevede un corposo gruppo di misure di trasparenza le quali, però, finiscono per rendere più difficoltoso l’esercizio della libertà di associazione. Se per i partiti politici le misure di trasparenza disposte sono giustificate dalle funzioni costituzionali loro assegnate e svolte, ciò non vale per tutti gli altri enti che non perseguono il fine specifico di “concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale” (art. 49 della Costituzione).

  • le organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei registri regionali e provinciali;
  • Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza, ogni soggetto percettore del 5 per mille deve  redigere , entro un anno dalla ricezione delle somme,  un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa , dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’impiego delle somme percepite. Gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro devono trasmettere i rendiconti e le relative relazioni all’amministrazione competente  all’erogazione delle somme, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione del rendiconto. Tali enti sono anche i soli che hanno  l’obbligo , entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’invio del rendiconto,  di   pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa , dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni (ciò è stato chiarito con il Decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021, il quale ha disposto le nuove linee guida e modulistica per la rendicontazione del 5 per mille destinato agli enti del Terzo settore). Nel caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione sul proprio sito degli importi percepiti, l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di trenta giorni, e in caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo erogato. In caso invece di omessa compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa, così come in caso di omesso invio degli stessi (per gli enti che ne sono obbligati), l’amministrazione competente procede al recupero delle somme erogate. Per un approfondimento sulle regole di iscrizione e rendicontazione del 5 per mille si rinvia al Vademecum sul tema.

    OBBLIGHI DI TRASPARENZA CONNESSI ALLE EROGAZIONI LIBERALI

    In tema di erogazioni liberali, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021 ha disposto per determinate tipologie di enti non profit l’ obbligo   di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione delle erogazioni liberali ricevute  sia da persone fisiche che da persone giuridiche. Gli enti obbligati a tale adempimento sono:

    L’obbligo di invio  per gli enti appena menzionati  si applica:

    Per gli enti che non rientrano nei casi menzionati in precedenza, l’invio rimane facoltativo. Per gli enti obbligati, la comunicazione andrà trasmessa in via telematica entro il 28 febbraio  (data entro la quale devono essere comunicate all’Anagrafe tributaria le informazioni necessarie a predisporre il Modello 730 precompilato),  e avrà ad oggetto esclusivamente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili  (ad esempio tramite banca o ufficio postale) sia da persone fisiche che da enti. I dati che devono essere inviati sono quelli relativi ai donatori continuativi che hanno fornito i loro dati anagrafici, e quelli di altri donatori purché dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante. In caso di omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000 (art. 3, c. 5-bis del decreto legislativo 175/2014). Il decreto ministeriale del 3 febbraio 2021 prevede infine che a partire dal momento in cui il Runts sarà operativo (cioè il 23 novembre 2021) e sarà entrata in vigore la nuova parte fiscale (Titolo X) del Codice del Terzo settore, gli obblighi di comunicazione delle erogazioni liberali nelle modalità qui delineate si applicheranno agli enti del Terzo settore con entrate superiori a 220.000 euro.

    OBBLIGHI DI TRASPARENZA CONNESSI AL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

    La legge n. 3/2019 (cosiddetta “Spazzacorrotti”) ha equiparato ai partiti politici una variegata serie di soggetti giuridici costituiti nella forma giuridica di fondazione, associazione e comitato (non le società commerciali), in base ad alcuni indici presuntivi. Sono equiparate ai partiti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati  (art. 5, c. 4 del decreto legge n. 149/2013):i cui organi direttivi o di gestione sono determinati, nella loro composizione, in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l’attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a 5.000 euro l’anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell’ambito di organi elettivi o di governo.È sufficiente che solamente una delle condizioni appena menzionate si verifichi per far scattare l’equiparazione, la quale  non si applica invece agli enti del Terzo settore , così come alle fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. L’effetto che si determina in forza dell’equiparazione è   l’estensione a questi soggetti  giuridici “a politicità presunta”  del regime   previsto dal decreto legge n. 149/2013 per i partiti politici , fra i quali, in particolare, una serie di divieti concernenti contributi ed altre forme di sostegno, nonché un’ampia serie di obblighi di trasparenza e di sanzioni. Sul versante della trasparenza, che qui interessa, scattano diverse prescrizioni, tra cui:la redazione annuale e la trasmissione del rendiconto e dei relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio della società di revisione, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici;la pubblicazione, entro il 15 luglio di ciascun anno, dello statuto e del rendiconto sul sito internet istituzionale, dopo il controllo della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici;la trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, dell’elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell’anno, a 500 euro, attestando l’identità dell’erogante, l’entità del contributo o valore della prestazione, oltre che la data dell’erogazione;la pubblicazione sul sito internet istituzionale, come allegati al rendiconto di esercizio, dei dati relativi ai contributi e finanziamenti di cui alla lettera precedente;l’obbligo di dotarsi di un sito internet accessibile e di assicurare libero accesso alle informazioni relative ad assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci.L’automatismo legislativo “estensivo” risulta, di per sé, a forte sospetto di costituzionalità. In questo caso, il primo dato che emerge come costituzionalmente rilevante è la presenza di “un numero non trascurabile di casi” capaci di contraddire la regola legislativa (Corte costituzionale, sentenza n. 213/2013), poiché “è agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa” (Corte costituzionale, sentenza n. 291 del 2010). La convinzione dalla quale il legislatore ha preso le mosse, infatti, è rappresentata dalla circostanza che un soggetto che abbia svolto o svolga incarichi politici, qualora assuma un incarico di amministratore in una qualsiasi associazione, fondazione o comitato, persegua in realtà un fine analogo a quello del partito nel quale milita, distorcendo con la sua sola presenza fini ed attività dell’ente (senza domandarsi alcunché a proposito del ruolo effettivamente svolto o dei poteri di fatto esercitati).  Al fine di evitare tale distorsione, si prevede un corposo gruppo di misure di trasparenza le quali, però, finiscono per rendere più difficoltoso l’esercizio della libertà di associazione. Se per i partiti politici le misure di trasparenza disposte sono giustificate dalle funzioni costituzionali loro assegnate e svolte, ciò non vale per tutti gli altri enti che non perseguono il fine specifico di “concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale” (art. 49 della Costituzione).